Così come previsto dalla normativa antiriciclaggio di cui all’articolo 21 del D.Lgs. n. 231/2007 e relativi provvedimenti attuativi dal 10 ottobre ed entro l’11 dicembre p.v. sarà necessario comunicare i dati e le informazioni sulla titolarità effettiva nella sezione autonoma o nella sezione speciale del Registro delle Imprese. Per i soggetti iscritti o costituiti successivamente al 9 ottobre 2023, la comunicazione andrà trasmessa entro 30giorni dall’iscrizione o costituzione.
Si ricorda che le modalità per la comunicazione al nuovo Registro dei titolari effettivi, istituito presso le Camere di commercio territoriali, sono state disciplinate dal Decreto MEF – MISE n.55/2022. Invece, con il Decreto del Ministero del Made in Italy del 29 settembre 2023, pubblicato sulla GU n. 236 del 9.10.2023, è stato aperto il canale telematico per l’invio della comunicazione in esame.
Soggetti obbligati – Le entità tenute all’individuazione e comunicazione al Registro Imprese del titolare effettivo sono:
- le imprese con personalità giuridica;
- le persone giuridiche private;
- i trust e gli istituti giuridici affini ai trust.
Imprese con personalità giuridica – Nelle imprese con personalità giuridica, ossia società a responsabilità limitata, società per azioni, società in accomandita per azioni e società cooperative, il titolare effettivo è la persona fisica che ha la proprietà diretta o indiretta di una partecipazione superiore al 25% del capitale. Se tale condizione non è soddisfatta da alcun soggetto si considerano, nell’ordine, i seguenti requisiti:
- controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria
- controllo dei voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante in assemblea ordinaria
- esistenza di vincoli contrattuali per esercitare un’influenza dominante sulla società
- possesso di poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione della società.
Persone giuridiche private – Per le associazioni, le fondazioni e le altre istituzioni di carattere privato, iscritte o meno al R.E.A., che hanno acquisito la personalità giuridica mediante l’iscrizione nel registro delle persone giuridiche, istituito presso le Prefetture, le Regioni e le Province autonome, il titolare effettivo è la persona fisica che ricopre uno dei seguenti ruoli:
- fondatore, se in vita
- beneficiario
- titolare di funzioni di rappresentanza legale, direzione e amministrazione.
Trust e istituti giuridici affini – Infine per i trust e gli istituti giuridici affini, il titolare effettivo è la persona fisica che ricopre uno dei seguenti ruoli:
- costituente fiduciario (tranne nei casi specifici previsti dalla normativa)
- guardiano
- beneficiario
- soggetto che esercita il controllo sul trust o sui beni conferiti nel trust attraverso la proprietà diretta o indiretta o attraverso altri mezzi.
Come inviare la comunicazione – L’invio della comunicazione andrà effettuata mediante il “Modello TE” utilizzando «DIRE», il servizio web delle Camere di Commercio, sottoscrivendo l’istanza con firma digitale.
Impianto sanzionatorio – L’omissione della comunicazione comporta l’applicazione, da parte della Camera di commercio territorialmente competente, della sanzione amministrativa prevista dall’art. 2630 del Codice civile (da 103 euro a 1.032 euro), fermo restando che se la comunicazione è effettuata nei trenta giorni successivi alla scadenza dei termini prescritti la sanzione amministrativa pecuniaria è ridotta ad un terzo.