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Sanzioni in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro

Importi rivalutati sulle violazioni commesse dal 6 ottobre

A seguito dell’emanazione, da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, del D.D. n. 111/2023 dello scorso 20 settembre – con cui il predetto Dicastero ha proceduto alla rivalutazione degli importi delle ammende riferite alle contravvenzioni in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro e alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal decreto legislativo n. 81/2008, nonché da atti aventi forza di legge, in applicazione di quanto previsto dall’art. 306, comma 4 -bis, del medesimo d.lgs. n. 81/2008 – l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), con la Nota n. 724/2023 del 30 ottobre,  ha fornito alcune indicazioni sulla materia.

Anzitutto, è stato chiarito che l’attuale incremento del 15,9% dovrà essere calcolato sugli importi delle sanzioni previste dal D.Lgs. n. 81/2008 già aumentati del 10% per effetto delle previsioni di cui alla legge n. 145/2018, art. 1, comma 445, lettera d), n. 2).

Inoltre, è stato evidenziato che, in ossequio al principio di irretroattività dei trattamenti sanzionatori più rigidi, che riguarda sia le violazioni punite penalmente sia quelle punite in via amministrativa, la predetta rivalutazione di cui al D.D. n. 111/2023 trova applicazione esclusivamente con riferimento alle violazioni commesse a far data dal 6 ottobre 2023 (ossia dalla data della pubblicazione del Decreto nella sezione “pubblicità legale” del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, avvenuta appunto il 6 ottobre u.s.).

Infine, è stato chiarito che l’incremento non si applica alle “somme aggiuntive” da versare ai fini della revoca del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale ex art. 14 del d.lgs. n. 81/2008 (contrasto a lavoro irregolare e tutela salute e sicurezza), dal momento che le stesse – precisa l’Ispettorato – non costituiscono «propriamente sanzione».

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