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Cigs aziende in liquidazione che non hanno completato la riorganizzazione: contributo addizionale da versare

Con il Messaggio n. 3575 del 12 ottobre 2023, l’Inps ha reso noto che i datori di lavoro autorizzati alla cassa integrazione salariale straordinaria in deroga (Cigs) di cui all’articolo 30 del D.L. n. 48/2023 (Decreto Lavoro), convertito, con modificazioni, in legge n. 85/2023, sono tenuti al versamento del contributo addizionale secondo la disciplina prevista dall’articolo 5 del D.lgs. n. 148/2015.

Si ricorda, infatti, che l’articolo 30 sopra richiamato prevede la possibilità di autorizzare, in deroga alla disciplina di carattere generale, un ulteriore periodo di cassa integrazione straordinaria (CIGS), collocato nel biennio 2022-2023, in continuità con il precedente periodo autorizzato, in favore di aziende, anche in stato di liquidazione, che non abbiano potuto completare nel corso del 2022 i piani di riorganizzazione e ristrutturazione originariamente previsti, per cause non imputabili al datore di lavoro.

Il nuovo periodo di Cigs, in particolare, può coprire l’arco temporale che va dal 1° ottobre 2022 al 31 dicembre 2023, per un massimo di 15 mesi complessivi, così come indicato dall’Inps nel Messaggio n. 2512/2023 del 4 luglio, in cui è, tra l’altro, precisato che l’erogazione avviene esclusivamente con la modalità del pagamento diretto da parte dell’Inps.

Per questo motivo, il datore di lavoro, a pena di decadenza, dovrà inviare all’Inps tutti i dati necessari al pagamento dell’integrazione salariale entro la fine del secondo mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale o, se posteriore, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento di autorizzazione. Il mancato adempimento, nei termini sopra precisati, comporta che rimangono a carico del datore di lavoro il pagamento della prestazione e gli oneri a essa connessi.

Pagamento del contributo addizionale – Come anticipato in premessa, i datori di lavoro autorizzati alle integrazioni salariali in oggetto sono tenuti al versamento del contributo addizionale secondo la disciplina prevista dal citato articolo 5 del D.lgs. n. 148/2015. L’obbligo di versamento – spiega l’Istituto – è da ricondurre a quanto chiarito dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali nella Circolare n. 4 del 2 febbraio 2016, in cui è specificato che il contributo addizionale di cui all’articolo 5 del D.lgs n. 148/2015, trova applicazione per tutte le tipologie di cassa integrazione, ivi comprese le prestazioni in deroga agli ordinari limiti di fruizione di cui agli articoli 4, 12 e 22 del medesimo decreto legislativo.

A tal proposito, si ricorda che la suddetta contribuzione dovrà essere calcolata sulla retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate e che la misura dell’aliquota varia in funzione dell’intensità di utilizzo delle integrazioni salariali nell’ambito del quinquennio mobile.

Ai fini del versamento, i datori di lavoro dovranno attenersi alle modalità applicative e alle scadenze indicate nel Messaggio Inps n. 6129 del 6 ottobre 2015, in cui è illustrata la procedura RACE.

Tramite la predetta procedura, l’Istituto invia ai datori di lavoro interessati una PEC aziendale e/o una raccomandata A/R per la notifica della richiesta dei contributi con allegato un modello F24 precompilato.

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