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Cigs per imprese rientranti in piani di sviluppo strategico: disposizioni derogatorie nel decreto Asset

L’articolo 12-quater del D.L. n. 104/2023 (c.d. Decreto Asset), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 236/2023, prevede norme transitorie di deroga, relative ai trattamenti di integrazione salariale straordinaria riconosciuti in favore di imprese industriali rientranti in piani di sviluppo strategico.

Le disposizioni di cui all’articolo 12-quater, in particolare, si rivolgono ai datori di lavoro che, a seguito di partecipazione a una procedura di avviso pubblico, hanno acquisito il controllo di imprese operanti in aree comprese nei piani di sviluppo strategico inerenti a una ZES, ossia una zona geograficamente delimitata e chiaramente identificata, situata entro i confini dello Stato, costituita anche da aree non territorialmente adiacenti purché presentino un nesso economico funzionale, e che comprenda almeno un’area portuale compresa nella rete transeuropea dei trasporti.

Sull’argomento è intervenuto l’Inps con il Messaggio n. 4272/2023, in cui è spiegato che i trattamenti straordinari di integrazione salariale oggetto della suddetta deroga sono quelli concessi, entro il 31 dicembre 2023, per processi di transizione, riqualificazione e riconversione produttive di imprese industriali operanti in aree comprese nei piani di sviluppo strategico inerenti a una ZES, conseguenti a processi realizzati da datori di lavoro che, come anticipato, hanno acquisito il controllo delle imprese a seguito di partecipazione a una procedura di avviso pubblico.

La deroga consiste nella non applicazione, ai predetti trattamenti straordinari di integrazione salariale, delle limitazioni di cui all’articolo 1, comma 2, e all’articolo 22, comma 4, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

Conseguentemente, chiarisce l’Inps:

  • ai fini dell’ammissione al trattamento straordinario di integrazione salariale non è necessario che i lavoratori interessati posseggano, presso l’unità produttiva richiedente, un’anzianità di effettivo lavoro di almeno trenta giorni alla data di presentazione della relativa domanda di concessione;
  • i trattamenti straordinari di integrazione salariale possono essere concessi per sospensioni del lavoro oltre il limite dell’80 per cento delle ore lavorabili nell’unità produttiva interessata nell’arco di tempo previsto in relazione al programma autorizzato.

Per quanto attiene l’aspetto contributivo, l’Inps specifica, inoltre, che i datori di lavoro autorizzati al trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all’articolo 12–quater del decreto Asset sono tenuti – a partire dal periodo di paga successivo al provvedimento di concessione dell’integrazione salariale – al versamento del contributo addizionale secondo la disciplina dettata dall’articolo 5 del decreto legislativo n. 148/2015, il quale prevede che la misura dell’aliquota varia in funzione dell’intensità di utilizzo delle integrazioni salariali nell’ambito del quinquennio mobile.

Da segnalare, infine, che qualora il decreto ministeriale di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale preveda il pagamento diretto ai lavoratori della prestazione da parte dell’Inps, i datori di lavoro devono procedere con l’invio dei flussi “UniEmens-Cig” (UNI41) secondo le consuete modalità.

In tal caso, il datore di lavoro è tenuto, a pena di decadenza, a inviare all’Inps tutti i dati necessari per il pagamento dell’integrazione salariale entro la fine del secondo mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale o, se posteriore, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento di autorizzazione. Trascorsi inutilmente tali termini, il pagamento della prestazione e gli oneri a essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.

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