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Crediti: annullamento opzione rateazione e utilizzo in compensazione  

Con il Provvedimento Prot. n. 332687/2023 l’Agenzia delle Entrate ha previsto l’annullamento della comunicazione di ripartizione in dieci rate annuali dei crediti residui derivanti dalla cessione o dallo sconto in fattura.

La richiesta deve essere effettuata tramite la “Piattaforma cessione crediti”, direttamente da parte del fornitore o del cessionario titolare dei crediti o avvalendosi di un intermediario con delega alla consultazione del Cassetto fiscale del titolare dei crediti.

Considerato che al momento non è stata ancora attivata l’apposita funzionalità, la richiesta andrà inviata tramite PEC all’indirizzo annullamentoaccettazionecrediti@pec.agenziaentrate.it utilizzando il modello “Richiesta di annullamento della ripartizione in dieci rate annuali dei crediti residui”, allegato al Provvedimento Prot. n. 332687/2023. Il modello dovrà essere compilato e sottoscritto digitalmente o con firma autografa dal titolare del credito. In caso di firma autografa dovrà essere allegata anche la copia del documento di identità.

L’esito della richiesta sarà comunicato entro 30 giorni dall’invio. L’accoglimento della richiesta di annullamento determina:

  • la riduzione dell’ammontare dei crediti fruibili risultante dalla ripartizione in dieci rate. Pertanto, l’intera richiesta viene respinta se non sono disponibili crediti sufficienti per assorbire la riduzione;
  • il ripristino dell’ammontare della rata del credito originario, a cui saranno attribuiti il codice tributo, l’anno di riferimento e la scadenza che aveva prima della ripartizione in dieci rate.

Annullamento opzione per l’utilizzo in compensazione – Lo stesso Provvedimento ha disposto che i cessionari dei crediti di imposta, cui è attribuito un codice identificativo univoco, c.d. crediti tracciabili, che hanno optato per la fruizione in compensazione del credito possono chiedere l’annullamento dell’opzione per l’intero importo di una o più rate.

La richiesta può essere effettuata dal 5 ottobre scorso direttamente da parte del fornitore o del cessionario titolare dei crediti, utilizzando l’apposita funzionalità disponibile nella “Piattaforma cessione crediti”.

L’accoglimento della richiesta di annullamento determinerà la riduzione dell’ammontare dei crediti fruibili per i quali era stata comunicata l’opzione per l’utilizzo tramite modello F24, con la conseguente riattivazione della facoltà di cessione delle relative rate.

Pertanto, la richiesta verrà respinta limitatamente alle rate per le quali non risulti disponibile un credito fruibile sufficiente per lo stesso codice tributo e anno di riferimento.

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