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Decontribuzione Sud: autorizzazione UE fino al 30 giugno 2024

Con una nota stampa del 18 dicembre 2023, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha comunicato che, la Commissione Europea ha autorizzato la c.d. “Decontribuzione Sud” fino al 30 giugno 2024, estendendo quindi la possibilità di fruire del predetto beneficio per ulteriori 6 mesi.

Si ricorda, infatti, che l’agevolazione in oggetto, introdotta dalla legge n. 178/2020 (Legge di Bilancio 2021), pur prevista fino al 2029 necessita di apposita autorizzazione della Commissione Europea per la sua applicazione e fruizione in quanto Aiuto di Stato.

Prima della suddetta proroga, l’agevolazione è stata autorizzata dalla Commissione europea fino al 31 dicembre 2023 con la decisione C(2022) 9191 fino al del 6 dicembre 2022.

La misura, in particolare, prevede, con riferimento ai rapporti di lavoro dipendente, un esonero contributivo massimo del 30% (esclusi i premi Inail) in favore dei datori di lavoro privati con sede in una delle Regioni del Mezzogiorno.

Nello specifico, è rivolta in favore dei datori di lavoro operanti in:

  • Abruzzo,
  • Basilicata,
  • Calabria,
  • Campania,
  • Molise,
  • Puglia,
  • Sardegna,
  • Sicilia

Il beneficio spetta in relazione a tutti i rapporti di lavoro subordinato, sia instaurati che instaurandi, diversi dal lavoro agricolo e domestico, purché sia rispettato il requisito geografico della sede di lavoro.

È, inoltre, subordinato al rispetto di quanto previsto dall’articolo 1, comma 1175, della legge n. 296/2006, ossia:

  • regolarità degli obblighi di contribuzione previdenziale, ai sensi della normativa in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC);
  • assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi di legge;
  • rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Per completezza d’informazione, si fa presente infine che la percentuale di riduzione varia a seconda dell’annualità di riferimento. Più in particolare, per effetto di quanto previsto dall’articolo 1, comma 161, della legge n. 178/2020 (legge di Bilancio 2021), lo sgravio contributivo è riconosciuto sino al 2029 in misura pari al:

  • 30% fino al 31 dicembre 2025;
  • 20% per gli anni 2026 e 2027;
  • 10% per gli anni 2028 e 2029.
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