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Diritto camerale annuale 2024: confermate le misure del 2023  

Con la nota n. 383421/2023 il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha confermato per il 2024 le stesse misure del diritto annuale previste per il 2023.

Il diritto annuale è un tributo dovuto da tutte le imprese iscritte o annotate nel Registro delle Imprese e anche dai soggetti iscritti solo al R.E.A. (Repertorio Economico Amministrativo).

L’importo dovuto e il suo versamento sono diversificati a seconda se all’1.01.2024 l’impresa risulti già iscritta nel Registro dell’imprese o se si iscriva nel corso del 2024 e a seconda della natura giuridica rivestita dai soggetti.

A seconda della natura giuridica rivestita dai soggetti già iscritti al 1° gennaio 2024, il diritto è dovuto in misura fissa o percentuale.

In particolare, sono tenute al versamento in misura fissa le imprese individuali (con importi diversi fra sezione speciale e sezione ordinaria); le società semplici (con importi diversi fra agricole e non agricole); le società fra avvocati.

Sono tenute al versamento del diritto annuale commisurato al fatturato IRAP le società di persone, le società di capitali, i consorzi e le cooperative.

Per le imprese che si iscrivono nel corso del 2024 il diritto è dovuto in misura fissa. In tal caso, il pagamento del diritto deve essere contestuale alla presentazione della domanda, o entro 30 giorni dalla presentazione della domanda.

Le misure fisse – Le misure fisse del diritto annuale dovuto dalle imprese e dagli altri soggetti obbligati dal 1° gennaio 2024 sono:

  • Imprese individuali iscritte o annotate nella sezione speciale (piccoli imprenditori, artigiani, coltivatori diretti e imprenditori agricoli) = sede 44 euro, unità locale 8,80 euro;
  • Imprese individuali iscritte nella sezione ordinaria = sede 100 euro, unità locale 20,00 euro;
  • Società semplici non agricole= sede 100,00 euro, unità locale 20,00 euro;
  • Società semplici agricole= sede 50,00 euro, unità locale 10,00 euro;
  • Società tra avvocati previste dal D.Lgs. n. 96/2001= sede 100 euro, unità locale 20,00 euro;
  • Soggetti iscritti esclusivamente al REA= 15 euro
  • Imprese con sede principale all’estero, per ciascuna unità locale/sede secondaria= 55 euro.

Il diritto commisurato al fatturato- Sono tenute al versamento del diritto annuale commisurato al fatturato IRAP le società di persone, le società di capitali, i consorzi e le cooperative. È necessario che le medesime applichino al fatturato 2023 le aliquote definite con il decreto interministeriale 21 aprile 2011, mantenendo nella sequenza di calcolo cinque cifre decimali. Gli importi determinati in tale modo dovranno essere ridotti del 50 per cento e arrotondati inizialmente alla seconda cifra decimale e poi all’unità di euro, per eccesso, se la frazione decimale è uguale o superiore a 50 centesimi, e per difetto negli altri casi.

Incremento del diritto annuale triennio 2023-2025 – Con il decreto 23 febbraio 2023 il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha autorizzato, per il triennio 2023-2025, l’incremento della misura del diritto annuale fino ad un massimo del 20% per il finanziamento dei progetti indicati nelle deliberazioni dei Consigli camerali elencate nell’allegato A) del medesimo decreto.

In merito, la nota richiama l’attenzione sull’obbligo di invio, tramite Unioncamere ed entro il 30 giugno 2024, di un rapporto dettagliato sui risultati realizzati sui singoli progetti approvati. Unitamente alla rendicontazione delle risorse derivanti dall’incremento del diritto annuale per l’anno 2023, tali camere di commercio sono inoltre tenute a rendicontare le risorse non utilizzate derivanti dall’incremento del diritto annuale per il triennio 2020-2022 non già rendicontate al 30 giugno 2023.

Pertanto, tali camere di commercio sono tenute a presentare la rendicontazione delle risorse derivanti dall’incremento del diritto annuale 2023, unitamente alle residue risorse del triennio 2020-2022, motivando analiticamente eventuali mancati utilizzi delle risorse complessivamente disponibili.

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