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Disciplina del lavoro sportivo: indicazioni per le prestazioni rese dai volontari

Come noto, dal 1° luglio 2023 sono entrate in vigore la quasi totalità delle disposizioni contenute nel D.lgs. n. 36/2021 che ha riformato, fra l’altro, la disciplina del c.d. lavoro sportivo.

Sulla materia, a seguito delle modifiche introdotte dal D.lgs. n. 120/2023, è recentemente intervenuto l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) per fornire le prime indicazioni al personale ispettivo (cfr. Circolare n. 2/2023).

Il documento di prassi affronta diversi aspetti dell’argomento e in questa sede si intende dar conto delle indicazioni fornite in merito alle prestazioni sportive rese dai volontari.

Con riferimento a quest’ultimi, l’INL fa presente che l’art. 29 del D.Lgs. n. 36/2021 prevede che le società e le associazioni sportive, le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate e gli Enti di Promozione Sportiva, anche paralimpici, il CONI, il CIP e la società Sport e salute S.p.A., possono avvalersi nello svolgimento delle proprie attività istituzionali di volontari “che mettono a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere lo sport, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ma esclusivamente con finalità amatoriali”.

Le prestazioni rese da tali soggetti – spiega l’Istituto – sono comprensive dello svolgimento diretto dell’attività sportiva, nonché della formazione, della didattica e della preparazione degli atleti. Le stesse, inoltre, non sono retribuite in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

Le uniche spese che possono essere oggetto di rimborso sono quelle che riguardano il vitto, l’alloggio, il viaggio e il trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale di residenza del percipiente.

Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di autocertificazione resa ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, purché non superino l’importo di 150 euro mensili e l’organo sociale competente deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

Altra importante indicazione è quella che pone in evidenza il fatto che tali prestazioni sono incompatibili con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività sportiva.

Infine, viene ricordato come la norma stabilisca che gli enti dilettantistici che si avvalgono di volontari devono provvedere alla copertura assicurativa per la responsabilità civile verso i terzi, anche attraverso i meccanismi assicurativi semplificati di cui all’art. 18, comma 2, del D.lgs. n. 117/2017.

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