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Esonero contributivo per assunzioni di donne svantaggiate

Per le assunzioni di donne svantaggiate effettuate dal 1° gennaio al 31 dicembre 2023, i datori di lavoro hanno la possibilità di fruire di un’agevolazione contributiva sino a 8.000 euro annui, ai sensi dell’articolo 1, comma 298 della legge n. 197/2022 (legge di Bilancio 2023).

Come noto, infatti, la suddetta norma ha disposto la proroga del beneficio già previsto dall’articolo 1, comma 16, della legge n. 178/2020 (legge di Bilancio 2021), con cui è stato previsto, in favore delle assunzioni di donne lavoratrici effettuate nel biennio 2021-2022, il riconoscimento dell’esonero contributivo di cui all’articolo 4, commi da 9 a 11, della legge n. 92/2012, nella misura del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro e nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui.

Per l’anno 2023, dunque, il beneficio contributivo in oggetto può essere riconosciuto entro un tetto massimo maggiore di 2.000 euro annui rispetto a quello disposto per il biennio 2021-2022 (8.000 euro in luogo dei precedenti 6.000 euro annui).

Lavoratrici per le quali spetta il beneficio – Dal punto di vista soggettivo, l’esonero contributivo in questione spetta in riferimento alle assunzioni di “donne lavoratrici svantaggiate”, secondo la disciplina dettata dalla legge n. 92/2012, in base alla quale sono riconducibili alla nozione di “donne svantaggiate” le seguenti categorie:

  • Donne over 50, disoccupate da oltre 12 mesi;
  • Donne di qualsiasi età, residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti nell’ambito dei fondi strutturali dell’Unione europea prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;
  • Donne di qualsiasi età che svolgono professioni o attività lavorative in settori economici caratterizzati da un’accentuata disparità occupazionale di genere e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;
  • Donne di qualsiasi età, ovunque residenti, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi.

Rapporti incentivati – Per quanto riguarda i rapporti di lavoro che possono rientrare nell’ambito di applicazione del beneficio, si richiama quanto indicato nella Circolare Inps n. 58/2023, in cui è precisato che l’incentivo in questione spetta per:

  • le assunzioni a tempo determinato;
  • le assunzioni a tempo indeterminato;
  • le trasformazioni a tempo indeterminato di un precedente rapporto agevolato;
  • le trasformazioni a tempo indeterminato di un precedente rapporto non agevolato.

L’incentivo spetta anche in caso di part-time e in riferimento ai rapporti di lavoro a scopo di somministrazione.

Risultano, invece, esclusi:

  • i rapporti di lavoro intermittente;
  • le prestazioni di lavoro occasionale disciplinate dall’articolo 54-bis del D.L. n. 50/2017;
  • i rapporti di apprendistato;
  • i contratti di lavoro domestico.

Durata del periodo agevolato – Con riferimento alla durata del periodo agevolato, si fa presente che l’incentivo spetta:

  • fino a 12 mesi, in caso di assunzione a tempo determinato;
  • per 18 mesi, in caso di assunzione a tempo indeterminato,;
  • per complessivi 18 mesi a decorrere dalla data di assunzione, in caso di trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a termine già agevolato;
  • per complessivi 18 mesi a decorrere dalla data di trasformazione, in caso di trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a termine non agevolato.

Gli incentivi spettano anche in caso di proroga del rapporto, effettuata in conformità alla disciplina del rapporto a tempo determinato, fino al limite complessivo di 12 mesi.

Modalità di fruizione – Per la fruizione del beneficio, il datore di lavoro dovrà inviare un’apposita istanza on-line all’Inps e successivamente provvedere al recupero del bonus nel flusso UniEmens per come illustrato nella Circolare Inps n. 58/2023.

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