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Esonero Tfr e ticketdi licenziamento per le società in procedura fallimentare: proroga per l’anno 2023

Con il Messaggio n. 3779 del 30 ottobre 2023, l’Inps è intervenuto per fornire indicazioni in merito alla proroga delle previsioni di cui all’articolo 43-bis del D.L. n. 109/2018, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 130/2018, disposta dall’articolo 1, comma 126, della legge n. 234/2021 (legge di bilancio 2022).

A tal riguardo, l’Istituto Previdenziale ricorda preliminarmente che l’articolo 43-bis del D.L. n. 109/2018 e ss.mm.ii. dispone quanto segue:

  • Per gli anni 2020, 2021 e 2022, le società sottoposte a procedura fallimentare o in amministrazione straordinaria, le quali abbiano usufruito del trattamento di integrazione salariale straordinaria negli anni 2019, 2020 e 2021, ai sensi dell’articolo 44, previa autorizzazione dell’INPS a seguito di apposita richiesta, sono esonerate dal pagamento delle quote di accantonamento del trattamento di fine rapporto, relative alla retribuzione persa a seguito della riduzione oraria o sospensione dal lavoro, e dal pagamento del contributo previsto dall’articolo 2, comma 31, della legge 28 giugno 2012, n. 92”.

Ebbene, alla luce della novella normativa della legge di Bilancio 2022, il citato articolo 43-bis dovrà, quindi, essere interpretato nel senso che la sua applicazione temporale è estesa alle società sottoposte a procedura di liquidazione giudiziale o in amministrazione straordinaria destinatarie, negli anni 2022 e 2023, di provvedimenti di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale (CIGS) ai sensi dell’articolo 44 del D.L. n. 109/2018.

Di conseguenza, al ricorrere della suddetta ipotesi, limitatamente ai lavoratori ammessi alla CIGS ex articolo 44, trova applicazione anche per gli anni 2023 e 2024 l’esonero dal pagamento delle quote di accantonamento del trattamento di fine rapporto (TFR) maturate sulla retribuzione persa a seguito della riduzione oraria o sospensione dal lavoro e dal versamento del contributo di cui all’articolo 2, comma 31, della legge n. 92/2012, e ss.mm.ii. (c.d. ticket di licenziamento).

Richiesta al Ministero del Lavoro – Il documento di prassi in argomento ricorda che l’applicazione degli esoneri deve essere richiesta al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, unitamente alla domanda di autorizzazione del trattamento di integrazione salariale straordinaria (CIGS) ai sensi dell’articolo 44 del decreto-legge n. 109/2018 e che il relativo decreto ministeriale di autorizzazione indica l’ammissione alle misure di esonero e la stima dei singoli oneri, individuando distintamente quelli relativi al TFR e al c.d. ticket di licenziamento, con separata evidenza per ogni anno di competenza.

Viene, inoltre, ribadito che le aziende interessate a richiedere i predetti esoneri sono tenute a fornire la stima del costo già in sede di accordo presso il Ministero del Lavoro, ossia:

  1. la misura complessiva delle quote di accantonamento del trattamento di fine rapporto afferenti alla retribuzione persa nel corso dell’intero periodo di autorizzazione del trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all’articolo 44 del decreto-legge n. 109/2018, distinta in relazione a ogni anno civile interessato dalla CIGS;
  2. la misura complessiva del c.d. ticketdi licenziamento, da calcolare, secondo le indicazioni precisate da ultimo con la circolare n. 137/2021, con riferimento all’anno civile in cui ricade la data di cessazione del trattamento straordinario di integrazione salariale autorizzato.

Istruzioni per la fruizione – Ai fini della fruizione degli esoneri previsti dall’articolo 43-bis del D.L. n. 109/2018, i curatori fallimentari o i commissari straordinari (o gli intermediari da essi incaricati) dovranno inoltrare all’Inps – avvalendosi esclusivamente del modulo di istanza on-line appositamente predisposto dall’Istituto sul proprio sito istituzionale, nella sezione denominata “Portale Agevolazioni (ex DiResCo)” – una domanda di ammissione all’esonero.

Ove sussistano i presupposti che legittimano l’esonero, il Codice Autorizzazione “0Q”  verrà assegnato:

  • con decorrenza dal mese di fruizione dell’esonero e con validità sino alla durata dello stesso, qualora l’esonero venga richiesto relativamente sia alle quote di TFR di competenza del Fondo di Tesoreria sia al c.d. ticket di licenziamento;
  • dal mese di interruzione del primo rapporto di lavoro fino al mese successivo all’ultima interruzione alla quale si applichi l’esonero, se l’esonero è relativo soltanto al c.d. ticket di licenziamento.
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