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Fringe benefit esenti fino a 3.000 euro per i genitori con figli a carico

L’articolo 40 del decreto Lavoro (D.L. n. 48/2023, convertito, con modificazioni, in legge n. 85/2023) ha introdotto importanti novità in materia di agevolazioni per il lavoratore dipendente con figli a carico.

La norma, in particolare, ha previsto che “Limitatamente al periodo d’imposta 2023, in deroga a quanto previsto dall’articolo 51, comma 3, prima parte del terzo periodo, del Testo unico delle imposte sui redditi, (…), non concorrono a formare il reddito, entro il limite complessivo di euro 3.000, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti con figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi o affidati, che si trovano nelle condizioni previste dall’articolo 12, comma 2, del citato testo unico delle imposte sui redditi, nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale”.

In pratica, limitatamente al periodo d’imposta 2023, per chi ha figli a carico, il limite di esenzione per i beni ceduti e i servizi prestati (c.d. fringe benefit) viene innalzato dagli ordinari 258,23 euro a 3.000 euro. Inoltre, vengono incluse tra i fringe benefit anche le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale.

Per quanto riguarda la nozione di figli fiscalmente a carico, giova ricordare che, in base all’articolo 12, comma 2, del TUIR, sono da considerare tali i figli che abbiano un reddito non superiore a 4.000 euro, ovvero a 2.840,51 euro nel caso di figli di età superiore a ventiquattro anni.

Si fa presente, inoltre, che la condizione di figlio fiscalmente a carico deve essere verificata con riferimento al 31 dicembre di ogni anno. Pertanto, trattandosi di un’agevolazione spettante per il solo anno d’imposta 2023, occorre verificare il superamento o meno del limite reddituale alla data del 31 dicembre 2023.

Per quanto riguarda i lavori senza figli a carico, invece, continuerà ad applicarsi l’ordinario regime di esenzione previsto dall’articolo 51, comma 3, del TUIR, il quale prevede una soglia di esenzione fino a 258,23 euro per il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati e, non estende tale previsione ai rimborsi e alle somme erogate per il pagamento delle bollette di luce, acqua e gas, per i quali resta applicabile il principio generale secondo cui qualunque somma percepita dal lavoratore in relazione al rapporto di lavoro costituisce reddito imponibile di lavoro dipendente.

In altre parole, i lavoratori senza figli a carico potranno ricevere fringe benefit esentasse per un importo massimo di 258,23 euro ma non potranno ricevere il rimborso delle utenze domestiche.

Da segnalare, infine, che continua ad applicarsi il principio secondo cui, qualora il valore dei beni o dei servizi forniti, nonché delle somme erogate o rimborsate per il pagamento delle bollette, risulti complessivamente superiore al limite di 3.000 euro, l’intero valore rientra nell’imponibile fiscale e contributivo.

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