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Il concordato preventivo biennale

Il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 3 novembre scorso, ha approvato un decreto legislativo che introdurrà disposizioni in materia di concordato preventivo biennale. Infatti, per razionalizzare gli obblighi dichiarativi e di favorire l’adempimento spontaneo, i contribuenti di minori dimensioni, titolari di reddito di impresa e di lavoro autonomo derivante dall’esercizio di arti e professioni residenti nel territorio dello Stato, possono accedere a un concordato preventivo biennale.

Per l’applicazione del CPB, l’Agenzia delle entrate formulerà una proposta per la definizione biennale del reddito derivante dall’esercizio d’impresa, o dall’esercizio di arti e professioni, rilevante ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione netta rilevante ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive. L’Agenzia delle entrate, entro il 15 marzo di ciascun anno, metterà a disposizione dei contribuenti o dei loro intermediari, anche mediante l’utilizzo delle reti telematiche, appositi programmi informatici per l’acquisizione dei dati necessari per l’elaborazione della proposta; per il primo anno di applicazione, i programmi informatici saranno resi disponibili entro il mese di aprile.

Nel dettaglio, potranno accedere al concordato preventivo biennale i contribuenti interessati dall’applicazione degli Indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) che, con riferimento al periodo d’imposta precedente a quelli cui si riferisce la proposta:

  • hanno ottenuto un punteggio di affidabilità fiscale pari almeno a 8 sulla base dei dati dichiarati;
  • non hanno debiti tributari o abbiano estinto quelli che tra essi sono d’importo complessivamente pari o superiori a 5.000 euro.

Invece, non possono accedere al concordato i soggetti che:

  • non hanno presentato dichiarazione dei redditi in relazione ad almeno uno dei 3 periodi d’imposta precedenti;
  • sono stati condannati per uno dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, falso in bilancio riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, autoriciclaggio, commessi negli ultimi 3 periodi d’imposta antecedenti.

Nei periodi d’imposta oggetto di concordato, i contribuenti sono comunque tenuti agli ordinari obblighi contabili e dichiarativi e alla comunicazione dei dati mediante la presentazione dei modelli per l’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale. Decorso il biennio oggetto di concordato, permanendo i requisiti, l’Agenzia delle entrate formula una nuova proposta di concordato biennale relativa al biennio successivo, a cui il contribuente può aderire.

Il reddito d’impresa, rilevante ai fini delle imposte sui redditi, proposto al contribuente ai fini del concordato, è individuato con riferimento all’articolo 56 del Tuir e, per quanto riguarda i contribuenti soggetti all’imposta sul reddito delle società, alle disposizioni di cui alla sezione I del capo II del titolo II del Tuir, ovvero, relativamente alle imprese minori, all’articolo 66 del medesimo testo unico, senza considerare i valori relativi a plusvalenze realizzate e sopravvenienze attive, nonché minusvalenze e sopravvenienze passive.

Tuttavia, il saldo netto tra le plusvalenze, le sopravvenienze attive, le minusvalenze e le sopravvenienze passive nonché i redditi derivanti dalle partecipazioni determinerà una corrispondente variazione del reddito concordato secondo i meccanismi previsti dalle singole disposizioni ad esse applicabili. Le perdite fiscali conseguite dal contribuente nei periodi di imposta precedenti ridurranno il reddito che, in ogni caso, non potrà essere inferiore a 2.000 euro

Potranno aderire, inoltre, al concordato preventivo biennale anche gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni che aderiscono al regime forfettario. Anche per tali contribuenti, è previsto che l’accettazione della proposta dell’Agenzia delle entrate per la definizione biennale del reddito costituisca l’obbligo di dichiarare gli importi concordati nelle dichiarazioni dei redditi dei periodi d’imposta interessati, nei quali contribuenti saranno inoltre tenuti agli obblighi previsti per i soggetti che aderiscono al regime forfettario.

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