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Imprese agricole colpite da calamità naturali: pronto il decreto per la concessione di aiuti

Il ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, considerati gli eccezionali eventi calamitosi, in particolare quelli meteorologici, sempre più repentini ed intensi, dovuti ai cambiamenti climatici che colpiscono con frequente periodicità l’intero territorio italiano, ha emanato il decreto 11 agosto 2023, pubblicato sulla GU n. 243 del 17.10.2023, per disciplinare i criteri e le modalità per la concessione di aiuti a sostegno delle imprese agricole colpite dalle calamità naturali, verificatesi fino a tre anni prima della sua entrata in vigore.

Le calamità naturali per cui è possibile chiedere gli aiuti sono valanghe, frane, inondazioni/alluvioni, trombe d’aria, uragani, incendi boschivi di origine naturale, sisma ed eruzioni vulcaniche.

Gli interventi finanziabili per i danni causati alla produzione agricola e ai mezzi di produzione agricola sono:

  • la riparazione di immobili ad uso produttivo danneggiati, la loro demolizione e ricostruzione se distrutti, al fine di ristabilirne la piena funzionalità per l’attività delle imprese in essi stabilite;
  • la riparazione di beni mobili strumentali danneggiati o l’acquisto di beni mobili strumentali distrutti;
  • il ristoro dei danni subiti da scorte e prodotti in corso di maturazione ovvero di stoccaggio;
  • la compensazione per la perdita di reddito dovuta alla distruzione totale o parziale della produzione agricola e dei mezzi di produzione agricola;
  • la costruzione, l’acquisto o il miglioramento di beni immobili finalizzati alla delocalizzazione definitiva dell’attività produttiva ricompresi gli investimenti eventualmente necessari a rendere definitive le strutture temporanee realizzate nella fase emergenziale;
  • acquisto o noleggio per la fornitura e l’installazione di impianti temporanei delocalizzati.

Possono beneficiare degli aiuti le microimprese e le piccole e medie imprese (PMI), colpite da eventi calamitosi, attive nel settore della produzione agricola primaria e della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli di cui all’allegato I del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea. Invece, possono beneficiare degli aiuti per la costruzione, l’acquisto o il miglioramento di beni immobili, le microimprese e le PMI attive nel settore della produzione agricola primaria.

Sono escluse le imprese in difficoltà ai sensi dell’art. 1, comma 6 del regolamento (UE) 2022/2472 e quelle che potrebbero dover rimborsare aiuti dichiarati incompatibili con il mercato interno, finché non sia stato effettuato tale rimborso.

Gli aiuti in esame possono essere cumulati con altri aiuti di Stato, con gli aiuti de minimis e con i pagamenti ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115:

  • riguardanti diversi costi ammissibili individuabili;
  • in relazione agli stessi costi ammissibili, in tutto o in parte coincidenti, unicamente se tale cumulo non comporta il superamento dell’intensità di aiuto pertinenti indicati all’articolo 3 del decreto.

Gli aiuti per investimenti finalizzati al ripristino del potenziale produttivo non sono cumulabili con gli aiuti intesi a indennizzare danni materiali.

Le agevolazioni concesse in applicazione del decreto in esame sono esenti dall’obbligo di notifica di cui all’art. 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea ai sensi dell’art. 3 del regolamento (UE) 2022/2472.

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