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Istruzioni Inps per i conguagli contributivi 2023

L’Inps, con la Circolare n. 106/2023, ha fornito ai datori di lavoro privati non agricoli che utilizzano la dichiarazione contributiva Uniemens le indicazioni da seguire per lo svolgimento delle operazioni di conguaglio, relative all’anno 2023, finalizzate alla corretta quantificazione dell’imponibile contributivo.

Sul punto è stato precisato che tali operazioni potranno essere effettuate, oltre che con la denuncia di competenza del mese di “dicembre 2023” (scadenza di pagamento 16 gennaio 2024), anche con quella di competenza di “gennaio 2024” (scadenza di pagamento 16 febbraio 2024).

Con riferimento ai conguagli che riguardano il TFR al Fondo di Tesoreria, le operazioni di conguaglio potranno essere inserite anche nella denuncia di “febbraio 2024” (scadenza di pagamento 16 marzo 2024), senza aggravio di oneri accessori, così come per il personale iscritto al Fondo Pensioni per le Ferrovie dello Stato e al Fondo di quiescenza ex Ipost, relativamente alla sistemazione della maggiorazione del 18% prevista dall’articolo 22 della legge n. 177/1976.

 Elementi variabili della retribuzione – Per quanto riguarda tale fattispecie occorre tener conto dei seguenti eventi o elementi:

  • compensi per lavoro straordinario;
  • indennità di trasferta o missione;
  • indennità economica di malattia o maternità anticipate dal datore di lavoro per conto dell’INPS;
  • indennità riposi per allattamento;
  • giornate retribuite per donatori sangue;
  • riduzioni delle retribuzioni per infortuni sul lavoro indennizzabili dall’INAIL;
  • permessi non retribuiti;
  • astensioni dal lavoro;
  • indennità per ferie non godute;
  • congedi matrimoniali;
  • integrazioni salariali (non a zero ore).

Gli eventi o elementi che hanno determinato l’aumento o la diminuzione delle retribuzioni imponibili, di competenza di dicembre 2023, i cui adempimenti contributivi sono assolti nel mese di gennaio 2024, vanno evidenziati nel flusso Uniemens valorizzando l’elemento “VarRetributive” di DenunciaIndividuale”, allo scopo di consentire di gestire le variabili retributive e contributive in aumento e in diminuzione con il conseguente recupero delle contribuzioni non dovute.

A tal riguardo, si fa presente che ai fini dell’imputazione nella posizione assicurativa e contributiva del lavoratore, gli elementi variabili della retribuzione si considerano secondo il principio della competenza (dicembre 2023), mentre, ai fini dell’assoggettamento al regime contributivo (aliquote, massimali, agevolazioni, ecc.), si considerano retribuzione del mese di gennaio 2024.

Massimale per la base contributiva e pensionabile – Il massimale annuo per la base contributiva e pensionabile degli iscritti a forme pensionistiche obbligatorie, privi di anzianità contributiva, successivamente al 31.12.1995 ovvero per coloro che optano per il calcolo della pensione con il sistema contributivo, ai sensi dell’articolo 1, comma 23, della legge n. 335/1995 è, per l’anno 2023, pari a 113.520 euro.

Per i lavoratori dipendenti soggetti alle disposizioni di cui all’articolo 2, comma 18, della legge n. 335/1995, nel mese in cui si verifica il superamento del massimale, l’elemento “Imponibile” di “Denuncia Individuale”/”Dati Retributivi”, deve essere valorizzato nel limite del massimale stesso, mentre la parte eccedente deve essere indicata nell’elemento “EccedenzaMassimale” di “DatiParticolari” con la relativa contribuzione minore.

Laddove nel corso dell’anno sia stata riscontrata un’inesatta determinazione dell’imponibile, che abbia causato un versamento di contributo IVS anche sulla parte eccedente il massimale (con necessità di procedere al recupero in sede di conguaglio) o, viceversa, un mancato versamento di contributo IVS (con esigenza di provvedere alla relativa sistemazione in sede di conguaglio), il datore deve procedere con l’utilizzo delle specifiche “CausaleVarRetr” di “VarRetributive”.

 Fringe benefits – Per quanto attiene ai Fringe benefits, l’Inps ricorda che il D.L. n. 48/2023, al comma 1 dell’articolo 40, ha introdotto una disciplina derogatoria dell’articolo 51, comma 3, del TUIR, che, limitatamente al periodo di imposta 2023, ha fissato un nuovo limite massimo di esenzione (pari a 3.000 euro) e ampliato le tipologie di fringe benefits concessi ai lavoratori dipendenti con figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi o affidati, che si trovano nelle condizioni (anagrafiche e reddituali) previste dall’articolo 12, comma 2, del TUIR, facendovi rientrare, in particolare, anche le somme erogate o rimborsate ai lavoratori dipendenti (privati e pubblici) “per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale”.

Riguardo alla restante platea di lavoratori dipendenti, invece, è rimasto in vigore l’ordinario regime di esenzione previsto dall’articolo 51, comma 3, del TUIR, il quale prevede, da un lato, una soglia di esenzione fino a 258,23 euro e, dall’altro, può avere a oggetto le sole erogazioni in natura e non quelle in denaro e non si estende, quindi, ai rimborsi e alle somme erogate per il pagamento delle bollette di luce e gas, per le quali resta applicabile il principio generale secondo cui qualunque somma percepita dal dipendente in relazione al rapporto di lavoro costituisce reddito (imponibile) di lavoro dipendente.

Stante l’eccezionalità della misura – prevista per il solo anno 2023 – l’Istituto ha fornito apposite istruzioni con i Messaggi n. 3884/2023 e n. 4027/2023, ai quali si rimanda per le indicazioni di dettaglio.

Nelle ipotesi in cui a seguito di variazione della retribuzione imponibile, derivante dalla applicazione della suddetta disciplina relativa ai fringe benefits, i datori di lavoro debbano provvedere al recupero o al versamento delle quote di esonero previsto dall’articolo 1, comma 281, della legge n. 197/2022 (legge di Bilancio 2023), e dall’articolo 39 del decreto-legge n. 48/2023, i medesimi dovranno avvalersi dell’invio di flussi di regolarizzazione DMVig.

Mance – Altra fattispecie presa in considerazione dall’Inps è quella del regime agevolato per le mance elargite ai lavoratori del settore privato, impiegati nelle strutture ricettive e negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, introdotto dall’articolo 1, commi da 58 a 62, della legge n. 197/2022, in forza del quale le predette somme sono assoggettate a un’imposta sostitutiva del 5 %, entro il limite del 25 % del reddito percepito nell’anno per le relative prestazioni di lavoro.

Tale regime, ricorda l’Inps, trova applicazione in relazione alle mance percepite dai suddetti lavoratori, i quali risultino “titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore a euro 50.000” e che non abbiano rinunciato per iscritto alla facoltà di optare per la tassazione sostitutiva. Sul punto viene specificato che il limite reddituale di 50.000 euro è riferito al periodo d’imposta precedente a quello di percezione delle mance oggetto del regime agevolato, pertanto, l’eventuale superamento non rileva nell’anno in cui si percepiscono le mance, ma costituisce meramente un impedimento per l’accesso al regime di esenzione contributiva in argomento nell’anno successivo.

Si fa presente, inoltre, che per quanto attiene ai profili relativi all’imposizione contributiva ai fini previdenziali, le medesime somme, oggetto dell’imposta sostitutiva, restano “escluse dalla retribuzione imponibile ai fini del calcolo dei contributi di previdenza e assistenza sociale e dei premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e non sono computate ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto.

Operativamente, ove il datore di lavoro accerti successivamente al mese di dicembre 2023 la presenza dei presupposti per l’applicazione dell’agevolazione, lo stesso dovrà provvedere al recupero della contribuzione versata e non dovuta. Specularmente, nell’ipotesi in cui il datore di lavoro accerti successivamente al mese di dicembre 2023 la mancata sussistenza dei presupposti richiesti per l’agevolazione, lo stesso dovrà provvedere al versamento della contribuzione omessa. In entrambi i casi, ciascun datore di lavoro dovrà provvedere al recupero, ovvero al versamento della contribuzione attraverso l’invio di flussi di regolarizzazione DMVig

 Conguagli per versamenti di quote di TFR al Fondo di Tesoreria – Il versamento delle quote di TFR dovute dalle aziende va effettuato mensilmente, salvo conguaglio a fine anno o alla cessazione del rapporto di lavoro. In occasione delle operazioni di conguaglio, quindi, le aziende devono provvedere alla sistemazione delle differenze a debito o a credito eventualmente determinatesi in relazione alle somme mensilmente versate al Fondo di Tesoreria e alla regolarizzazione delle connesse misure compensative.

Rivalutazione del TFR al Fondo di Tesoreria e imposta sostitutiva – Con riferimento ai lavoratori per i quali nell’anno 2023 sono state versate quote di TFR al Fondo di Tesoreria, i datori di lavoro dovranno determinare la rivalutazione ai sensi dell’articolo 2120 c.c. (separatamente da quella spettante sul TFR accantonato in azienda) e calcolare sulla stessa, con le modalità previste dall’Agenzia delle Entrate, l’imposta sostitutiva del 17%, che sarà recuperata in sede di conguaglio con i contributi dovuti all’INPS.

Le somme eventualmente conguagliate in eccedenza a titolo di imposta sostitutiva – sia all’atto del versamento dell’acconto che in altre ipotesi – potranno in ogni caso essere restituite, attraverso la compilazione delle sezioni “DenunciaIndividuale” e “DenunciaAziendale” sulla base delle modalità descritte nel documento tecnico UniEmens.

Operazioni societarie – L’Inps ricorda, infine, che nelle ipotesi di operazioni societarie, che comportano il passaggio di lavoratori ai sensi dell’articolo 2112 c.c., e nei casi di cessione del contratto di lavoro, le operazioni di conguaglio dei contributi previdenziali dovranno essere effettuate dal datore di lavoro subentrante, tenuto al rilascio della Certificazione Unica, con riferimento alla retribuzione complessivamente percepita nell’anno, ivi incluse le erogazioni fissate dalla contrattazione di secondo livello, le erogazioni liberali ed i fringe benefits.

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