fbpx
Skip to content Skip to footer

Istruzioni Inps sul conguaglio per fringe benefits erogati nel 2023

Con il Messaggio n. 3884/2023, l’Inps, a seguito delle modifiche operate dall’articolo 40 del D.L. n. 48/2023, convertito, con modificazioni, in legge n. 85/2023 (c.d. Decreto Lavoro) in materia di fringe benefits, è intervenuto per fornire indicazioni in merito alle operazioni di conguaglio che i datori di lavoro dovranno effettuare in caso di corresponsione ai propri dipendenti di fringe benefits nel corso del periodo di imposta 2023.

La richiamata disposizione, infatti, limitatamente all’anno di imposta 2023 e per i lavoratori dipendenti con figli a carico, ha disposto l’elevazione fino a 3.000 euro (rispetto agli ordinari 258,23 euro) della soglia di esenzione del valore dei beni ceduti e dei servizi che non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente ai sensi dell’articolo 51, comma 3, del TUIR, includendo nella deroga al regime generale in materia, le somme erogate o rimborsate ai lavoratori dipendenti (privati e pubblici) “per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale”.

Per la restante platea di lavoratori dipendenti, invece, è stato lasciato inalterato l’ordinario regime di esenzione previsto dall’articolo 51, comma 3, del TUIR, il quale prevede, da un lato, una soglia di esenzione fino a 258,23 euro; dall’altro, può avere a oggetto le sole erogazioni in natura e non quelle in denaro (esclusi, dunque, i rimborsi e le somme erogate per il pagamento delle bollette di luce e gas).

In entrambi i casi, si applica la disciplina generale prevista al terzo periodo del comma 3 dell’articolo 51 del TUIR, secondo cui se il valore dei beni o dei servizi prestati risulti complessivamente superiore al limite previsto (3.000 euro per i lavoratori dipendenti con figli a carico di cui all’articolo 40, comma 1, del D.L. n. 48/2023 e 258,23 euro per i lavoratori dipendenti che non soddisfino le condizioni ivi previste), il datore di lavoro deve assoggettare a contribuzione l’intero importo corrisposto, ossia anche la quota di valore inferiore al medesimo limite.

A tal riguardo l’Inps ha chiarito che:

  • fringe benefits corrisposti al di sotto delle soglie previste non dovranno essere assoggettati a contribuzione nel corso dell’anno, mentre nel caso di superamento dei limiti, in sede di conguaglio di fine anno, i datori di lavoro dovranno provvedere a versare i contributi in relazione all’intero valore corrisposto;
  • per la determinazione dei limiti soglia si deve tenere conto di quei beni o servizi (nonché di eventuali rimborsi o somme erogate per utenze di acqua, luce e gas) corrisposti da eventuali precedenti datori di lavoro.

Ai soli fini previdenziali, in caso di superamento del limite previsto, il datore di lavoro che opera il conguaglio provvederà al versamento dei contributi solo sul valore dei fringe benefits da lui erogati (diversamente da quanto avviene ai fini fiscali, dove sarà trattenuta anche l’IRPEF sul fringe benefit erogato dal precedente datore di lavoro).

Per le operazioni di conguaglio contributivo il datore di lavoro si atterrà alle seguenti modalità:

  • porterà in aumento della retribuzione imponibile del mese cui si riferisce la denuncia l’importo dei fringe benefits corrisposti nel periodo d’imposta 2023, non assoggettato a contribuzione nel corso dell’anno qualora – anche a seguito di cumulo con quanto erogato dal precedente datore di lavoro – risulti complessivamente superiore a 000 euro per i lavoratori dipendenti con figli a carico di cui all’articolo 40, comma 1, ovvero, superiore a 258,23 euro per la restante platea di lavoratori dipendenti di cui al comma 2 del medesimo articolo;
  • provvederà a trattenere al lavoratore la differenza dell’importo della quota del contributo a carico dello stesso non trattenuta nel corso dell’anno.

Nel caso in cui, in sede di conguaglio, il valore dei beni o dei servizi prestati risulti inferiore al predetto limite, non potendo portare l’importo in diminuzione della retribuzione imponibile, il datore di lavoro dovrà provvedere al recupero della contribuzione versata sul differenziale.

ViS Srl
Via San Mansueto, 2 –  Milano (MI)

P.iva 13029850966

Privacy Policy Cookie Policy

Indacore srl © All Rights Reserved.