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Lavoratori stranieri altamente qualificati: nuove regole per l’ingresso e il soggiorno in Italia 

Sulla G.U., Serie Generale n. 256 del 2 novembre 2023, è stato pubblicato il  D.lgs. n. 152/2023, attuativo della direttiva (UE) 2021/1883 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2021, e che abroga la direttiva 2009/50/CE del Consiglio, con cui si intende promuovere un regime più attrattivo ed efficace per i lavoratori altamente qualificati provenienti da Paesi terzi, attraverso l’ampliamento dell’ambito di applicazione soggettiva e la previsione di procedure più rapide, criteri di ammissione flessibili e inclusivi, al fine di favorire una mobilità più agevole all’interno dell’Unione.

La disposizione, anzitutto, stabilisce che l’ingresso ed il soggiorno, per periodi superiori a tre mesi, al di fuori delle quote massime annuali per lavoro subordinato e autonomo, è consentito ai lavoratori stranieri altamente qualificati, che intendono svolgere prestazioni lavorative retribuite per conto o sotto la direzione o il coordinamento di un’altra persona fisica o giuridica e che sono alternativamente in possesso:

  • del titolo di istruzione superiore di livello terziario rilasciato dall’autorità competente nel paese dove è stato conseguito che attesti il completamento di un percorso di istruzione superiore di durata almeno triennale o di una qualificazione professionale di livello post secondario di durata almeno triennale o corrispondente almeno al livello 6 del Quadro nazionale delle qualificazioni di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali dell’8 gennaio 2018;
  • dei requisiti previsti per le professioni regolamentate;
  • di una qualifica professionale superiore attestata da almeno cinque anni di esperienza professionale di livello paragonabile ai titoli d’istruzione superiori di livello terziario, pertinenti alla professione o al settore specificato nel contratto di lavoro o all’offerta vincolante;
  • di una qualifica professionale superiore attestata da almeno tre anni di esperienza professionale pertinente acquisita nei sette anni precedenti la presentazione della domanda di Carta blu UE, per quanto riguarda dirigenti e specialisti nel settore delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione;

Le novità si prefiggono anche il fine di agevolare le procedure di ammissione. È stabilito, ad esempio, che qualora la domanda di Carta blu UE riguardi un cittadino di paese terzo titolare di altro titolo di soggiorno, rilasciato ai fini dello svolgimento di un lavoro altamente qualificato, non è necessario presentare i documenti che attestano i titoli di istruzione e di qualificazione professionale in quanto già verificati in fase di primo rilascio del titolo stesso.

È stato altresì previsto che il datore di lavoro non è tenuto a verificare presso il centro dell’impiego competente la disponibilità di un lavoratore presente sul territorio nazionale, qualora la domanda di Carta blu UE riguardi un cittadino di paese terzo già titolare di altro titolo di soggiorno, rilasciato ai fini dello svolgimento di un lavoro altamente qualificato.

Da segnalare, infine, le novità in materia di promozione dell’imprenditorialità e le previsioni che rendono più favorevole il ricongiungimento familiare e l’accesso al mercato del lavoro del coniuge e dei familiari del richiedente la carta blu UE.

A tal riguardo, è previsto che:

  • il titolare di Carta blu UE può esercitare, in parallelo all’attività subordinata altamente qualificata, un’attività di lavoro autonomo;
  • sussistendone i requisiti, il permesso di soggiorno rilasciato ai familiari del titolare di Carta blu può essere convertito in permesso di soggiorno per lavoro subordinato, per lavoro autonomo o per studio.
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