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Lavoro in somministrazione: le novità del decreto Lavoro

Tra le diverse indicazioni fornite dal Ministero del Lavoro con la Circolare n. 9/2023, in cui sono illustrate le innovazioni più significative introdotte dal decreto Lavoro (D.L. n. 48/2023, convertito, con modificazioni, in legge n. 85/2023) in materia di lavoro a termine, sono da segnalare le novità riguardanti il lavoro in somministrazione.

Ci si riferisce, in particolare, alle modifiche apportate all’articolo 31, comma 1, del decreto legislativo n. 81 del 2015, ad opera del comma 1-quarter dell’articolo 24 del D.L. n. 48/2023 (comma aggiunto in sede di conversione in legge del richiamato decreto), che interviene sulla somministrazione di lavoro a tempo indeterminato, con l’obiettivo di superare alcune limitazioni per particolari categorie di lavoratori.

In primo luogo, precisa il Ministero, viene adesso previsto che ai fini del rispetto del limite del 20 per cento, previsto dal primo periodo del comma 1, non rilevano i lavoratori somministrati assunti dall’agenzia di somministrazione con contratto di apprendistato.

Inoltre, sempre al comma 1 dell’articolo 31, viene aggiunto un nuovo periodo che esclude espressamente l’applicabilità di limiti quantitativi per la somministrazione a tempo indeterminato di alcune categorie di lavoratori, tassativamente individuate, tra cui i soggetti disoccupati che fruiscono da almeno sei mesi di trattamenti di disoccupazione non agricola o di ammortizzatori sociali, i lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati ai sensi dell’articolo 2, numeri 4 e 99, del Regolamento (UE) n. 651/2014, come individuati dal decreto ministeriale del 17 ottobre 2017.

A riguardo, giova ricordare che tale decreto definisce come lavoratori svantaggiati coloro per i quali ricorra, in via alternativa, una delle seguenti condizioni:

  1. siano privi di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;
  2. abbiano un’età compresa tra i 15 e i 24 anni;
  3. non possiedano un diploma di scuola media superiore o professionale (livello ISCED 3) o abbiano completato la formazione a tempo pieno da non più di due anni e non abbiano ancora ottenuto il primo impiego regolarmente retribuito;
  4. abbiano superato i 50 anni di età;
  5. siano adulti che vivono soli con una o più persone a carico;
  6. siano occupati in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici se il lavoratore interessato appartiene al genere sottorappresentato;
  7. appartengano a una minoranza etnica di uno Stato membro UE e abbiano la necessità di migliorare la propria formazione linguistica e professionale o la propria esperienza lavorativa per aumentare le prospettive di accesso ad un’occupazione stabile.

Rientrano, invece, nella categoria di lavoratori molto svantaggiati i soggetti che sono privi da almeno ventiquattro mesi di un impiego regolarmente retribuito e quelli che, privi da almeno dodici mesi di un impiego regolarmente retribuito, appartengono a una delle categorie indicate dalle lettere da b) a g) appena richiamate.

Sul punto viene evidenziato come la modifica introdotta all’articolo 31, comma 1, riprenda l’analoga disposizione già contenuta al comma 2 del medesimo articolo 31 per la somministrazione di lavoratori con contratto a termine, con l’obiettivo di assicurare maggiori occasioni di occupazione a soggetti che si trovano in oggettive condizioni di svantaggio e, dunque, con minori opportunità di rientrare con tempestività nel mercato del lavoro.

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