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Lavoro sportivo in apprendistato: chiarimenti Inps sulle novità della riforma

In materia di lavoro sportivo, un’altra novità introdotta dal D.lgs. n. 36/2021 è rappresentata dalla possibilità per le società e le associazioni sportive dilettantistiche e per le società professionistiche di assumere giovani atleti con contratto di apprendistato ai sensi degli articoli 43 e 45 del D.lgs. n. 81/2015.

Come ricordato dalla recente Circolare Inps n. 88/2023, infatti, l’articolo 30 del richiamato D.lgs. n. 36/2021 prevede che “Nell’ottica della valorizzazione della formazione dei giovani atleti, […], le società o associazioni sportive dilettantistiche e le società professionistiche possono stipulare contratti di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, per il diploma di istruzione secondaria superiore e per il certificato di specializzazione tecnica superiore, di cui all’articolo 43 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, e contratti di apprendistato di alta formazione e di ricerca, di cui all’articolo 45 del medesimo decreto legislativo.

Sempre riguardo all’apprendistato, nella citata Circolare n. 88/2023 l’Inps fa presente che a decorrere dal 5 settembre 2023 (data di entrata in vigore del D.lgs. n. 120/2023, che ha inserito il comma 1-bis all’articolo 30 del D.lgs n. 36/2021), possono essere assunti con contratto di apprendistato ai sensi dell’articolo 43 del D.lgs n. 81/2015 anche i giovani atleti quattordicenni.

Il comma 1-bis dell’articolo 30 del D.lgs n. 36/2021, infatti, ha fissato a 14 anni il limite di età minimo dei giovani atleti, in deroga agli articoli 43, comma 2, del D.lgs n. 81/2015 e 3 della legge n. 977/1967.

Inoltre, diversamente da quanto previsto dalla disciplina generale in materia di apprendistato, l’Inps evidenzia come il contratto di apprendistato di giovani atleti ai sensi degli articoli 43 e 45 del D.lgs n. 81/2015 possa essere stipulato a tempo determinato. L’articolo 30, comma 3, del D.lgs n. 36/2021 dispone, infatti, che “al termine del periodo di apprendistato, fissato nel contratto, quest’ultimo si risolve automaticamente”.

L’Istituto Previdenziale osserva, altresì, che anche ai giovani atleti assunti ai sensi dell’articolo 30 del D.lgs n. 36/2021 (contratto di apprendistato ai sensi degli articoli 43 o 45 del D.lgs n. 81/2015) si applica – in quanto non espressamente escluso dal comma 3 dell’articolo 30 – l’articolo 42, comma 6, del D.lgs n. 81/2015, il quale prevede le seguenti tutele assicurative obbligatorie:

  • IVS (invalidità, vecchiaia e superstiti);
  • assegno per il nucleo familiare;
  • assicurazione contro le malattie;
  • maternità;
  • nuova assicurazione sociale per l’impiego (NASpI);
  • assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (INAIL).

Un ultimo aspetto rilevato dall’Inps è quello concernente la modifica che il comma 7-bis dell’articolo 30 del D.lgs n. 36/2021 ha apportato all’articolo 1, comma 154, della legge n. 234/2021 (legge di Bilancio 2022), disponendo che: “Per le società e le associazioni sportive professionistiche che assumono lavoratori sportivi con contratto di apprendistato professionalizzante il limite massimo di età di cui all’articolo 44, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, è ridotto a 23 anni”.

Pertanto, a decorrere dalla data di entrata in vigore dell’articolo 1, comma 154, della legge di Bilancio 2022, le società sportive professionistiche possono assumere lavoratori sportivi con contratto di apprendistato professionalizzante e, conseguentemente, a decorrere dalla data di entrata in vigore del comma 7-bis dell’articolo 30 del D.lgs n. 36/2021, le società sportive professionistiche possono assumere lavoratori sportivi con contratto di apprendistato professionalizzante di età compresa tra i 15 e i 23 anni di età.

Quest’ultima norma dispone, infatti, che “Per le società sportive professionistiche che assumono lavoratori sportivi con contratto di apprendistato professionalizzante, di cui all’articolo 44, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, il limite minimo di età è fissato a 15 anni, fermo il limite massimo dei 23 anni di cui all’articolo 1, comma 154, della legge 30 dicembre 2021, n. 234”.

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