fbpx
Skip to content Skip to footer

Mancato invio comunicazione tax credit prodotti energetici: remissione in bonis entro il 30 settembre

In base a quanto previsto dall’articolo 1 comma 6 del DL n. 176/2022, convertito con modificazioni dalla legge n. 6/2023, i beneficiari dei crediti d’imposta riconosciuti in favore delle imprese “energivore”, “non energivore”, “gasivore” e “non gasivore”, relativi al terzo trimestre 2022, nonché ai mesi di ottobre, novembre e dicembre del medesimo anno, dovevano inviare all’Agenzia delle Entrate entro il 16 marzo 2023, a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del credito residuo, un’apposita comunicazione dell’importo del credito maturato nell’esercizio 2022.

Non occorreva inviare alcuna comunicazione nel caso in cui il credito maturato era già stato interamente utilizzato in compensazione o nel caso in cui beneficiario avesse già comunicato all’Agenzia delle Entrate la cessione del credito.

L’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n.27/2023 ha chiarito che in caso di mancato invio della comunicazione relativa all’ammontare dei crediti maturati nel 2022 è possibile fruire della remissione in bonis, di cui all’articolo 2 comma 1 del DL n.16/2012, fino al 30 settembre 2023 e comunque prima dell’utilizzo in compensazione del credito.  

Il contribuente, in possesso dei i requisiti sostanziali richiesti dalle norme di riferimento, deve versare contestualmente l’importo pari alla misura minima della sanzione di cui all’articolo 11 comma 1 del D.Lgs. n. 471/1997, pari a 250 euro (codice tributo “8114”).

Come chiarito dall’Amministrazione Finanziaria, il mancato invio della comunicazione inibisce esclusivamente l’utilizzo in compensazione dei crediti, qualora lo stesso non sia già avvenuto entro il 16 marzo 2023, ma non ne inficia l’esistenza. Infatti, si tratta di un adempimento di natura formale non necessario laddove il credito sia stato interamente utilizzato in compensazione entro la scadenza del 16 marzo 2023.

Considerato che i crediti d’imposta riconosciuti in favore delle imprese “energivore”, “non energivore”, “gasivore” e “non gasivore”, relativi al terzo trimestre 2022, nonché ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022, sono utilizzabili esclusivamente in compensazione entro il 30 settembre 2023, la remissione in bonis dovrà essere effettuata entro tale data, e comunque prima dell’utilizzo in compensazione del credito.

Infine, si segnala che sulla pagina dell’Agenzia delle Entrate dedicata ai tax credit prodotti energetici è precisato che la comunicazione deve essere inviata in tempo utile affinché il relativo credito sia disponibile per l’utilizzo in compensazione entro la scadenza prefissata (es. per utilizzare il credito entro il 29 settembre 2023, la comunicazione deve essere inviata entro e non oltre il 28 settembre 2023). 

ViS Srl
Via San Mansueto, 2 –  Milano (MI)

P.iva 13029850966

Privacy Policy Cookie Policy

Indacore srl © All Rights Reserved.