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RdC: l’Inps chiarisce quando è possibile ricevere il beneficio oltre le sette mensilità

Dal mese di luglio 2023, l’Inps sta procedendo, mensilmente, a sospendere l’erogazione del Reddito di cittadinanza per i nuclei che non abbiano i requisiti per continuare a fruire della misura nell’anno 2023 oltre le sette mensilità.

Si ricorda, infatti, che per proseguire la fruizione del RdC senza incorrere nella sospensione ai sensi dell’articolo 1, comma 314, della legge di Bilancio 2023, e dell’articolo 13, comma 5, del D.L. n. 48/2023, i nuclei familiari devono avere al loro interno uno dei seguenti componenti:

  • persone con disabilità, come definite ai sensi del regolamento di cui al DPCM n. 159/2013;
  • minorenni;
  • persone con almeno sessant’anni di età;
  • percettori che risultino presi in carico dai servizi sociali in quanto non attivabili al lavoro, come comunicati all’INPS tramite la piattaforma GePI entro il 31 ottobre 2023.

A tal riguardo, con il Messaggio n. 3510/2023 del 6 ottobre, l’Inps è intervenuto per illustrare le  diverse ipotesi in cui, ai fini della prosecuzione della prestazione, occorre presentare una nuova domanda, nonché le ipotesi in cui la prestazione viene prorogata in automatico.

Per quanto attiene la prima delle ipotesi di prosecuzione della misura senza soluzione di continuità, l’Istituto ha fatto presente che ciò può verificarsi anzitutto nel caso in cui il requisito anagrafico utile alla prosecuzione della fruizione del RdC maturi prima della settima mensilità o nel mese successivo (ad esempio, per compimento dei 60 anni di un componente del nucleo).

Tra le ulteriori ipotesi di prosecuzione in automatico della misura sono state evidenziate:

  • la nascita di un figlio
  • una nuova disabilità accertata.

In tal caso è necessario che la nuova dichiarazione sostitutiva unica (DSU) venga presentata entro il settimo mese di fruizione del Reddito di cittadinanza o in quello successivo.

In altre circostanze, invece, ai fini della prosecuzione del RdC è necessario presentare una nuova domanda, come l’ipotesi in cui il requisito maturi successivamente al primo mese di sospensione (ad esempio, prestazione sospesa a luglio 2023 e requisito maturato a settembre 2023) o qualora la DSU venga presentata successivamente alla intervenuta sospensione.

In questi casi, spiega l’Inps, la nuova domanda non verrà bloccata dalla domanda sospesa per la causale “domanda sospesa per completata fruizione delle sette mensilità nel 2023” e l’erogazione della misura decorrerà dal mese successivo a quello di presentazione della domanda.

Laddove, poi, per le prestazioni del Reddito di cittadinanza in pagamento, per le quali sia prevista la prosecuzione oltre le sette mensilità, venga nel mentre verificata la perdita del requisito per la prosecuzione della stessa (ad esempio, per variazione del nucleo, per decesso o per compimento della maggiore età di un componente), l’Inps fa presente che il nucleo familiare cesserà dalla fruizione del beneficio entro la settima mensilità o, se superata, dalla mensilità di fruizione in cui si è verificato l’evento.

L’Istituto chiarisce, infine, che rimane confermata, sino alla mensilità di novembre 2023, l’ipotesi di ripresa dell’erogazione della prestazione del Reddito di cittadinanza nel caso in cui venga comunicato all’Inps, tramite la piattaforma GePI, entro il termine del 31 ottobre 2023, la presa in carico del nucleo da parte dei servizi sociali. In questo caso, non è necessaria la presentazione della nuova domanda per il ripristino della misura (salvo il caso di conclusione dei 18 mesi di durata della erogazione del beneficio).

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