fbpx
Skip to content Skip to footer

Saldo FNC seconda edizione: disponibile su MyANPAL  la funzionalità per la richiesta

Disponibile su MyANPAL  la funzionalità dedicata al Fondo nuove competenze (seconda edizione), che permette di presentare la rendicontazione e la richiesta di saldo

Lo ho reso noto l’Anpal con il comunicato n. 16065 del 19 ottobre 2023, in cui è , tra l’latro, evidenziato che nei casi in cui il termine di 150 giorni per la richiesta del saldo fosse già scaduto alla data di rilascio dell’apposita funzionalità ovvero dovesse scadere entro il termine del 6 novembre 2023, al fine di assicurare un congruo periodo di tempo per le operazioni in parola, i datori di lavoro interessati potranno presentare la richiesta di saldo entro la medesima data del 06 novembre 2023.

A tal riguardo, giova infatti ricordare che l’avviso Fondo Nuove Competenze prevede, al paragrafo 11, che “Il saldo potrà essere richiesto, tramite la piattaforma informatica, al completamento delle attività di sviluppo delle competenze da parte dei lavoratori, entro e non oltre 150 giorni dalla data di comunicazione di approvazione dell’istanza” e che le richieste (…) presentate oltre tale termine non saranno oggetto di valutazione e il contributo sarà ritenuto inammissibile.

A margine del predetto Comunicato sono state allegate delle apposite Faq sulla richiesta di saldo e il manuale aggiornato per le aziende.

Tra gli argomenti trattati nelle Faq, si segnalano in primo luogo i chiarimenti relativi alle ore rendicontabili. Sul punto è stato precisato che sono rendicontabili tutte le ore frequentate dal lavoratore in uno o più percorsi che congiuntamente concorrono al conseguimento dell’attestazione finale di messa in trasparenza o validazione o certificazione ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo n. 13/2013, secondo le Linee guida in materia di certificazione delle competenze adottate con il decreto interministeriale 5 gennaio 2021 e secondo le specifiche disposizioni regionali, anche ai fini della riconoscibilità e della spendibilità di sistema degli eventuali crediti formativi maturati. In sintesi, le ore dei lavoratori relative a percorsi non completati dallo stesso non sono rendicontabili se non rispettano il requisito sopraesposto.

È stato, inoltre, chiarito che ai fini della rendicontazione si possono considerare anche le frazioni di ore. Su punto, viene evidenziato che il Fondo nuove competenze (Fnc) rimborsa le ore di lavoro dedicate alla formazione, quindi rimborsa l’effettivo tempo impegnato (ad esempio, se i moduli formativi sono di 45 minuti, il Fondo nuove competenze rimborsa 45 minuti del costo orario calcolato secondo le indicazioni del Decreto 275 del 23/09/2022).

Quanto alla possibilità di aggiornare il costo orario del personale in fase di richiesta di saldo, è stato chiarito che ciò è consentito fermo restando che in caso di discordanza tra gli importi rendicontati dal datore di lavoro e quelli risultanti dalla banca dati Inps, sarà considerato ammissibile l’importo minore verificando per ogni lavoratore la componente retributiva e contributiva e, comunque, il contributo massimo riconoscibile non potrà essere superiore al contributo ammesso.

Per quanto riguarda, infine, i chiarimenti relativi alle ipotesi  in cui un’azienda si trovi nella situazione di dover aprire la Cassa Integrazione è stato precisato che:

  • se la cassa integrazione è aperta per un’area aziendale diversa rispetto a quella in cui è impiegato il partecipante, lo stesso potrà prendere parte alle attività formative.
  • qualora l’accordo lo preveda, l’azienda non potrà interrompere la cassa integrazione solo per le giornate di corso. Questo perché il lavoratore inserito nel percorso di sviluppo delle competenze – per tutto il periodo di svolgimento della formazione (max 200 ore) sia nelle stesse giornate sia in giornate diverse da quelle destinate alle attività formative – non può essere destinatario di trattamenti di sostegno al reddito e all’occupazione che prevedano la riduzione dell’orario di lavoro (es. CIGO; CIGS; Cassa Integrazione Guadagni in deroga; contratti di solidarietà, FIS).

 

ViS Srl
Via San Mansueto, 2 –  Milano (MI)

P.iva 13029850966

Privacy Policy Cookie Policy

Indacore srl © All Rights Reserved.