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Sezione CU familiari a carico da compilare anche se per i figli è riconosciuto l’AUU al posto delle detrazioni

Con la Risoluzione n. 55/E del 3 ottobre 2023, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla compilazione della sezione della CU dedicata ai “Dati relativi al coniuge e ai familiari a carico”. In particolare, alla luce delle novità introdotte dal decreto legislativo n. 230/2021 in materia di Assegno unico, ha ribadito che la predetta sezione dovrà essere compilata anche con riguardo ai figli per i quali in luogo delle detrazioni è riconosciuto l’Assegno Unico e Universale.

A tal riguardo, è stato preliminarmente ricordato che al fine di coordinare la fruizione dell’AUU con il riconoscimento delle detrazioni per carichi di famiglia previste dal Tuir, l’articolo 10, comma 4, del D.lgs. n. 230/2021 ha modificato la disposizione del Tuir relativa alle Detrazioni per carichi di famiglia (articolo 12), prevedendo a far data dal 1° marzo 2022, che:

  • la detrazione IRPEF per figli a carico è riconosciuta limitatamente ai figli di età pari o superiore a 21 anni;
  • cessano di avere efficacia le maggiorazioni della detrazione Irpef previste per:
  • i figli minori di tre anni;
  • i figli con disabilità;
  • le famiglie numerose, ovvero con almeno quattro figli.

Tale modifica ha comportato che per il periodo d’imposta 2023, per ciascun figlio a carico, di età inferiore a 21 anni, il riconoscimento della detrazione per carichi di famiglia è sostituito dall’erogazione dell’AUU, fatto salvo quanto previsto dal D.lgs. n. 230/2021.

In tale contesto, la previsione normativa di cui all’articolo 19, comma 6, del decreto Sostegni-ter (convertito), ha inserito nel citato articolo 12 del Tuir il comma 4-ter, che così dispone: “Ai fini delle disposizioni fiscali che fanno riferimento alle persone indicate nel presente articolo, anche richiamando le condizioni ivi previste, i figli per i quali non spetta la detrazione ai sensi della lettera c) del comma 1 sono considerati al pari dei figli per i quali spetta tale detrazione”.

Per effetto di tale disposizione, spiega l’Agenzia, il contribuente con figli di età inferiore ai 21 anni fiscalmente a carico non può più avvalersi delle detrazioni di cui all’articolo 12, comma 1, lettera c), del Tuir ma può avvalersi delle detrazioni e delle deduzioni previste per oneri e spese sostenute nell’interesse dei familiari fiscalmente a carico di cui al medesimo articolo 12 del Tuir.

In altre parole, viene prevista un’equiparazione tra figli di età pari o superiore a 21 anni, per i quali risulta ancora applicabile la disciplina di cui all’art. 12 del TUIR, e figli per i quali viene erogato l’Assegno Unico Universale ma che rispettano comunque le condizioni per essere considerati fiscalmente a carico. Così, indipendentemente dal fatto che venga erogato l’Assegno Unico Universale e purché siano rispettati i criteri reddituali stabiliti al comma 2 del medesimo articolo 12, anche per i figli di età inferiore ai 21 anni, il genitore potrà continuare a fruire delle detrazioni e delle deduzioni previste per le spese sostenute nell’interesse degli stessi.

Pertanto, alla luce di quanto previsto dal comma 4-ter del citato articolo 12 e ai fini del riconoscimento, nel rispetto delle condizioni previste, da parte del sostituto d’imposta delle deduzioni/detrazioni degli oneri sostenuti dal lavoratore per i familiari a carico, l’Agenzia fa presente che il sostituto d’imposta dovrà compilare la sezione della CU dedicata ai “Dati relativi al coniuge e ai familiari a carico” anche nell’ipotesi in cui per i soggetti ivi indicati non si è provveduto al riconoscimento della detrazione per carichi di famiglia di cui all’articolo 12 del Tuir o di oneri e spese sostenute nell’interesse dei familiari fiscalmente a carico di cui al medesimo articolo 12 del Tuir.

Un ulteriore aspetto che viene sottolineato dall’Agenzia è che le informazioni relative ai figli a carico per cui non spettano le detrazioni di cui all’articolo 12, comma 1, lettera c), del Tuir risultino, altresì, necessarie non solo per la determinazione delle addizionali regionali all’Irpef con riferimento alle Regioni che prevedono particolari agevolazioni correlate al carico fiscale, ma anche per l’applicazione delle disposizioni in tema di welfare aziendale introdotte, da ultimo, dall’articolo 40, comma 1, del D.L. n. 48/2023 (cd. Decreto Lavoro), per il cui effetto  – limitatamente al periodo d’imposta 2023 e in deroga a quanto disposto dall’articolo 51, comma 3, prima parte del terzo periodo del Tuir – il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti con figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi o affidati, che si trovino nelle condizioni previste dall’articolo 12, comma 2, del citato Testo Unico, nonché delle somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori dei datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale, non concorre alla formazione del reddito, entro il limite complessivo di 3.000 euro.

Per quanto sopra esposto, l’Agenzia fa presente che le istruzioni per la compilazione del CU 2024 verranno aggiornate.

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