fbpx
Skip to content Skip to footer

Sgravi contributivi per l’assunzione di giovani: chiarimenti Inps sulla validità per i rapporti riqualificati

Recentemente l’Inps ha fornito importanti chiarimenti in materia di riconoscibilità degli esoneri per l’occupazione giovanile a seguito di riqualificazione di un precedente rapporto di lavoro in contratto di lavoro a tempo indeterminato, con particolare riferimento all’esonero strutturale under 30 di cui all’articolo 1, commi da 100 a 108, 113 e 114, della legge n. 205/2017  e a quello sperimentale under 36 di cui all’articolo 1, comma 10, della legge n. 178/2020 (riproposto dall’articolo 1, comma 297, della legge n. 197/2022).

In particolare, con il Messaggio n. 4178 del 24 novembre 2023, l’Istituto Previdenziale ha chiarito che nelle ipotesi in cui il datore di lavoro che abbia fruito di incentivi all’assunzione di giovani sia un soggetto diverso dal datore di lavoro titolare del rapporto riqualificato, lo stesso può godere legittimamente del beneficio, in quanto, alla data di assunzione incentivata, riteneva in buona fede che il lavoratore fosse legittimo destinatario dell’agevolazione.

A supporto di tale posizione, l’Inps – richiamando quanto indicato nella propria Circolare n. 40 del 2 marzo 2018, illustrativa della disciplina relativa all’esonero esonero strutturale under 30 – ha preliminarmente evidenziato che: “l’esonero di cui alla legge n. 205/2017 non può essere riconosciuto nell’ipotesi in cui, a seguito di accertamento ispettivo, il rapporto di lavoro autonomo, con o senza partita IVA, nonché quello parasubordinato vengano riqualificati come rapporti di lavoro subordinati a tempo indeterminato”.

Giova, infatti, ricordare che l’esonero contributivo previsto dall’articolo 1, commi da 100 a 108, 113 e 114, della legge n. 205/2017 (legge di Bilancio 2018) spetta per le assunzioni e le trasformazioni di contratti da tempo determinato a tempo indeterminato di soggetti che, alla data della prima assunzione incentivata, “non abbiano compiuto il trentesimo anno di età e non siano stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro”.

Inoltre, richiamando il contenuto dell’interpello n. 2/2016 del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, relativo allo sgravio di cui all’articolo 1, comma 118, della legge n. 190/2014, l’Inps ha ribadito che non è possibile fruire dello sgravio “laddove il rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato non sia stato instaurato per libera scelta del datore di lavoro ma in conseguenza di un accertamento ispettivo”.

In sostanza, la riconoscibilità di un incentivo per l’assunzione a tempo indeterminato è preclusa laddove l’assunzione stessa non rappresenti una libera determinazione del datore di lavoro, bensì consegua alla riqualificazione coattiva di un rapporto originariamente instaurato secondo altra forma. La preclusione, inoltre, opera solo nel caso in cui il datore di lavoro che intenda fruire dell’incentivo sia il medesimo datore titolare del rapporto di lavoro riqualificato a seguito di accertamento ispettivo.

Pertanto, nel caso in cui un rapporto venga riqualificato ab origine come rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, comportando quindi il venire meno di uno dei requisiti legittimanti la spettanza degli esoneri indicati in oggetto, tale circostanza, in quanto non conosciuta né conoscibile alla data di assunzione per il quale si intende fruire degli esoneri contributivi in trattazione, non può riverberarsi negativamente sul diverso datore di lavoro che, in buona fede, ha assunto il lavoratore titolare del rapporto riqualificato.

Conseguentemente, il datore di lavoro che ha assunto in buona fede può legittimamente fruire degli esoneri contributivi in oggetto e non è tenuto, per il successivo accertamento dell’esistenza di un rapporto di lavoro riqualificato presso diverso datore di lavoro, alla restituzione dell’agevolazione né al pagamento delle eventuali sanzioni previste per la pregressa fruizione della misura agevolativa.

ViS Srl
Via San Mansueto, 2 –  Milano (MI)

P.iva 13029850966

Privacy Policy Cookie Policy

Indacore srl © All Rights Reserved.