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Whistleblowing: in scadenza il termine per l’istituzione del canale di segnalazione degli illeciti

Entro il 17 dicembre 2023, in base alle previsioni di cui al D.lgs. n. 24/2023, attuativo della Direttiva (UE) n. 2019/1937, i datori di lavoro del settore privato con almeno 50 dipendenti (e fino a 249) dovranno aver istituito un canale interno di segnalazione degli illeciti.

Si tratta, come noto, della disciplina riguardante “la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali” (c.d. whistleblowing).

Le segnalazioni, in particolare, devono riguardare comportamenti, atti od omissioni che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato (es. illeciti amministrativi, contabili, civili o penali; illeciti che rientrano nell’ambito di applicazione degli atti dell’Unione europea o nazionali relativi ai settori degli appalti pubblici, dei servizi, della sicurezza dei trasporti, della tutela dell’ambiente etc.).

Al riguardo, si fa presente che le disposizioni del Decreto legislativo in questione si applicano sia ai soggetti del settore pubblico che a quelli del settore privato, e con particolare riferimento a quest’ultimo settore, la normativa estende le protezioni ai segnalanti che hanno impiegato, nell’ultimo anno, la media di almeno cinquanta lavoratori subordinati o, anche sotto tale limite, agli enti che si occupano dei cd. Settori sensibili (servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio o del finanziamento del terrorismo, sicurezza dei trasporti e tutela dell’ambiente) e a quelli che adottano modelli di organizzazione e gestione ai sensi del decreto legislativo 231/2001.

Tuttavia, l’obbligo di istituire un canale interno di segnalazione decorre dal 17.12. 2023 solo per i soggetti del settore privato che hanno impiegato, nell’ultimo anno, una media di lavoratori subordinati, con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato, fino a 249. Per tutti gli altri, invece, l’obbligo è già scattato il 15 luglio scorso.

L’adempimento è importante, dal momento che, in caso di mancata istituzione del canale di segnalazione interna, sono previste pesanti sanzioni pecuniarie, che vanno da un minimo di 10.000 euro a un massimo di 50.000 euro.

Canali di segnalazione – Le segnalazioni possono essere:

  • interne, qualora i soggetti pubblici e privati hanno attivato un proprio canale di segnalazione;
  • esterne, qualora il flusso informativo sia indirizzato al canale predisposto dall’ANAC;
  • pubbliche (tramite la stampa, mezzi elettronici o mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone).

Con specifico riferimento ai canali di segnalazione interna (che possono essere gestiti all’interno dell’azienda o affidati a soggetti esterni), la norma prevede che gli stessi debbano garantire, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dell’identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

Le segnalazioni potranno essere effettuate in forma scritta, anche con modalità informatiche, oppure in forma orale, attraverso linee telefoniche o sistemi di messaggistica vocale ovvero, su richiesta della persona segnalante, mediante un incontro diretto fissato entro un termine ragionevole.

Nell’ambito della gestione del canale di segnalazione interna, il soggetto a cui è affidata la gestione del canale dovrà attivarsi per dare seguito alle segnalazioni ricevute.

Inoltre, sarà tenuto a rilasciare alla persona segnalante avviso di ricevimento della segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione e fornire riscontro alla segnalazione entro tre mesi dalla data dell’avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione.

Dovrà, altresì, mettere a disposizione informazioni chiare sul canale, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni interne, nonché sul canale, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazione esterne. Tali informazioni dovranno essere esposte e rese facilmente visibili e accessibili. Se dotati di un proprio sito internet, i soggetti del settore pubblico e del settore privato dovranno pubblicare tali informazioni anche in una sezione dedicata del suddetto sito.

Divieto di ritorsione –  Da segnalare, infine, il divieto di ritorsione nei confronti dei soggetti segnalanti, che può palesarsi attraverso una serie di fattispecie, elencate in maniera non esaustiva dall’articolo 17 del decreto attuativo in oggetto, tra le quali figurano: il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti; la retrocessione di grado o la mancata promozione; il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell’orario di lavoro; l’adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria; la coercizione, l’intimidazione, le molestie o l’ostracismo; la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole; la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione; il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine; etc.

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