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ZES unica per il Mezzogiorno

Il Consiglio dei Ministri il 7 settembre scorso ha approvato un decreto-legge che introduce disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione e per il rilancio dell’economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese. Il testo introduce specifiche misure finalizzate alla crescita e al consolidamento economico delle aree del Sud Italia, con l’obiettivo di renderle più idonee per lo sviluppo e per la crescita dimensionale del sistema produttivo.

In attesa della pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale si riepiloga quanto indicato sull’argomento nella bozza in nostro possesso.

In particolare, dal 1° gennaio 2024 sarà istituita la nuova Zona Economica Speciale per il Mezzogiorno, “ZES unica”, comprendente i territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna, che sostituirà le attuali otto Zone economiche speciali istituite nei territori del Mezzogiorno. Si ricorda che all’interno delle ZES le imprese già operative o di nuovo insediamento possono beneficiare di agevolazioni fiscali e di semplificazioni amministrative.

Organizzazione della ZES unica – La bozza del decreto prevede l’introduzione di un nuovo sistema di governance della ZES UNICA, confermando la previsione di una Cabina di regia, istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, alla quale sono attribuite di funzioni di indirizzo, coordinamento, vigilanza e monitoraggio della ZES.

Inoltre, sempre presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, sarà istituita una nuova Struttura di missione denominata: “Struttura di missione per la ZES”, con durata triennale, prorogabile non oltre 31 dicembre 2034. La Struttura dovrà fornire supporto all’Autorità politica delegata in materia di ZES per l’esercizio delle funzioni di indirizzo e coordinamento dell’azione strategica del Governo e di predisposizione e aggiornamento del Piano strategico ZES e delle attività necessarie a prevenire tentativi di infiltrazione da parte della criminalità organizzata.

Portale web – Per favorire una immediata e semplice conoscibilità della ZES unica e dei benefici connessi sarà istituito il portale web della ZES unica.

Credito d’imposta ZES Unica – All’interno dell’area ZES, le aziende già operative e quelle che si insedieranno potranno beneficiare di diverse tipologie di vantaggi, quali la previsione di un’autorizzazione unica per l’avvio delle attività produttive e il riconoscimento, fino al 2026, di un credito d’imposta nella misura massima consentita dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027 per l’acquisizione dei beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive. In particolare, sono agevolabili gli investimenti, facenti parte di un progetto di investimento iniziale come definito all’articolo 2, punti 49, 50 e 51, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, relativi all’acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nel territorio, nonché all’acquisto di terreni e all’acquisizione, alla realizzazione ovvero all’ampliamento di immobili strumentali agli investimenti. Il valore dei terreni e degli immobili non può superare il 50% del valore complessivo dell’investimento agevolato.

Il credito d’imposta è commisurato alla quota del costo complessivo dei beni, nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di 100 milioni di euro. Non sono agevolabili i progetti di investimento di importo inferiore a 200.000 euro.

Non possono fruire del credito d’imposta i soggetti che operano nei settori dell’industria siderurgica, carbonifera e della lignite, dei trasporti e delle relative infrastrutture, della produzione, dello stoccaggio, della trasmissione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, della banda larga nonché ai settori creditizio, finanziario e assicurativo, né le imprese in difficoltà.

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